RICHIEDI QUOTAZIONE

VGM - Verified Gross Mass

Pubblicato il

20 giugno 2016

Dall’1 luglio prossimo sarà necessario fornire per i contenitori imbarcati per viaggi internazionali il Verified Gross Mass (VGM)....


Com’è ben noto, in attuazione della Convenzione Solas per la salvaguardia della vita in mare, così come emendata nel 2014 (Risoluzione MSC 380/94), dall’1 luglio prossimo sarà necessario fornire per i  contenitori imbarcati per viaggi internazionali il Verified Gross Mass (VGM).
Lo shipper – il soggetto così indicato nella polizza di carico – dovrà comunicare al comandante della nave e al terminalista la Massa Lorda Verificata (VGM) del contenitore unitamente ad altra serie di dati atta ad identificare la spedizione per la quale il VGM viene comunicato, in tempo utile per consentire la predisposizione del piano di carico.

Circa l’entrata in vigore dell’obbligo di pesatura, è stato ribadito che scatterà per tutti i container che verranno “imbarcati” a partire dall’1 luglio, senza deroghe

Lo shipper può ottenere la Verified Gross Mass attraverso due metodi:

•  Metodo 1: Lo shipper, a stivaggio concluso, pesa il container caricato e sigillato.

•  Metodo 2: Lo shipper può pesare i singoli elementi da caricare sommandoli alla tara del contenitore in  accordo alle seguenti fasi:

  • Fase 1: pesatura dei packages e cargo items: il peso dei singoli packages e cargo items è determinato dalle relative certificazioni. Nel caso in cui il peso non possa essere desunto univocamente dalla documentazione, dovrà essere determinato dallo shipper attraverso la pesatura con attrezzature certificate e calibrate;
  • Fase 2: pesatura dei pallets, securing materials e dunnage: il peso è determinato attraverso informazioni prodotte dal fornitore;
  • Fase 3: determinazione della tara del container: lo shipper deve determinare la tara del contenitore (rifacendosi alla CSC Plate).

La sommatoria dei pesi ottenuti nelle fasi di cui sopra costituisce la verified gross mass del contenitore.

Riguardo agli strumenti di pesatura è stato chiarito che – avendo il decreto fatto riferimento alternativamente alle normative che hanno recepito le Direttive europee sugli strumenti di peso (D.Lgvo 517/92 e D.Lgvo 22/2007) e a un Regio Decreto del 1902 – è consentito omologare una varietà di strumenti e non soltanto pese a raso. Allo stato attuale, peraltro, gli unici strumenti regolamentari risultano essere le pese a raso. Anche nel periodo transitorio di 12 mesi, che com’è noto durerà fino al 30 giugno del prossimo anno, in cui è consentito utilizzare strumenti non regolamentari, risulterebbero utilizzabili solo le pese a raso perché i costruttori non sarebbero in grado di garantire per altri strumenti lo scostamento massimo previsto dal decreto (2,5 volte quello ammesso per la stessa tipologia di strumenti regolamentari e comunque non superiore a più o meno 500 chilogrammi).

Circa il VGM calcolato col cosiddetto “metodo 2”, ossia sommando i pesi dei singoli colli, dei materiali di rizzaggio e di imballaggio e della tara del contenitore, è stato confermato che tale metodo è utilizzabile solo dai soggetti AEO (Operatori Economici Autorizzati).

Gli operatori di settore che sono attualmente coinvolti, terminal portuali, compagnie marittime, autotrasportatori, soggetti terzi preposti alla pesatura, stanno ancora effettuando una serie di incontri chiarificativi e pianificatori al fine di definire delle linee guida per la messa in pratica della procedura richiesta anche se si ravvede già la possibilità che ci possano essere tempistiche ed operatività diverse in base ai servizi scelti e ai porti coinvolti.

Saremo ovviamente pronti ad aggiornare la ns comunicazione a seguito degli sviluppi futuri che dovessero intervenire e/o integrare quanto comunicato.

Il nostro staff è a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e/o informazioni doveste necessitare.

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