27 Luglio 2026
DIVIETI E CIRCOLAZIONE MERCI
Il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio diventerà ufficialmente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 12 agosto 2026.
A partire da tale data, tutti i soggetti coinvolti nell'importazione, movimentazione, stoccaggio e trasporto di merci imballate saranno soggetti a nuovi obblighi legali. Di seguito riepiloghiamo esclusivamente le disposizioni che entreranno in vigore il 12 agosto 2026 affinché ogni operatore possa adeguare per tempo i propri processi:
1. Obblighi per i Fornitori di Servizi di Logistica, Spedizionieri e Trasportatori (Art. 20)
Il Regolamento introduce precise responsabilità per chi gestisce fisicamente la merce. I fornitori di servizi di logistica (inclusi transitari e trasportatori) devono provvedere affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano in alcun modo la conformità degli imballaggi alle nuove normative: anche i distributori hanno l'obbligo di assicurarsi che le condizioni di trasporto non mettano a rischio la conformità della merce mentre questa è sotto la loro responsabilità.
2. Verifica della Conformità a carico dell'Importatore (Art. 18)
Prima di immettere qualsiasi imballaggio sul mercato dell'Unione Europea, gli importatori devono assicurarsi che il fabbricante estero abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e redatto l'apposita documentazione tecnica. Tali documenti dovranno essere conservati per 5 anni (per imballaggi monouso) o 10 anni (per imballaggi riutilizzabili) ed essere resi disponibili alle autorità entro 10 giorni in caso di controlli. Gli importatori non possono immettere sul mercato merci se ritengono che l'imballaggio non sia conforme.
3. Identificazione dell'Importatore sull'imballaggio (Art. 18)
A partire dal 12 agosto 2026, gli importatori devono obbligatoriamente riportare sull'imballaggio il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi di comunicazione elettronici per poter essere contattati. Se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non consentono di apporre queste informazioni fisicamente, esse dovranno essere fornite tramite un supporto dati digitale (es. QR code) o figurare su un documento che accompagna il prodotto imballato.
4. Divieto di sostanze PFAS negli imballaggi alimentari (Art. 5)
Se la vostra azienda importa o trasporta merci del settore alimentare, vi segnaliamo che esattamente dal 12 agosto 2026 scatta il divieto assoluto di immettere sul mercato imballaggi a contatto con i prodotti alimentari che contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazioni pari o superiori a specifiche soglie (es. 50 ppm per le PFAS totali).
Il regolamento completo in allegato in PDF
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