La legge 127 del 4 agosto 2010 ha introdotto importanti modifiche nella disciplina dell'autotrasporto merci conto terzi, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra i vettori e i committenti...
La legge 127 del 4 agosto 2010 ha introdotto importanti modifiche nella disciplina dell'autotrasporto merci conto terzi, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra i vettori e i committenti. Tra le nuove disposizioni alcune sono in vigore a decorrere dal 12 agosto 2010, altre invece entreranno in vigore in un altra fase. Tra le disposizioni già in vigore si evidenzia la norma che introduce un termine massimo di 60 giorni per il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni di trasporto di merci su strada. Il termine decorre dalla data di emissione della fattura da parte del vettore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono state effettuate le prestazioni di trasporto. Il termine non è derogabile tra le parti, ma soltanto nell'ambito di eventuali accordi volontari di settore stipulati tra le organizzazioni dei vettori e dei committenti. In caso di mancato rispetto del termine saranno dovuti gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 231/2002 (attualmente l'8%). Qualora il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori al committente debitore si applicano le sanzioni previste dalla legge, ossia l'esclusione per sei mesi dalle gare di appalti pubblici e l'esclusione per un anno da qualsiasi beneficio fiscale, previdenziale, creditizio.
Subito in vigore anche una disposizione sulla gestione degli imballaggi (pallets), secondo la quale il vettore non ha obblighi o responsabilità particolari in merito alla gestione degli imballaggi né è tenuto a provvedere alla loro restituzione. Non sono invece immediatamente operative le norme che impongono il rispetto di minimi tariffari anche in presenza di accordi scritti tra vettori e committenti. Anche in presenza di contratti di trasporto redatti in forma scritta dovranno essere rispettati dei costi minimi di esercizio, che garantiscano l'osservanza dei parametri di sicurezza previsti. I costi minimi potranno essere individuati nell'ambito di accordi volontari di settore (tra le organizzazioni dei vettori e quelle dei committenti). A questi accordi sarà consentito derogare sia ai costi minimi che ai termini di pagamento, nonché alle disposizioni sulla scheda di trasporto e sull'azione diretta del vettore. Se entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè entro il 12 maggio 2011) non saranno siglati questi accordi, l'Osservatorio per l'Autotrasporto previsto dalla legge provvederà a determinare tali costi minimi. Permane, invece, l'attuale differenza nei termini di prescrizione per eventuali rivendicazioni tariffarie del vettore, stabiliti in cinque anni in caso di accordi verbali e un solo anno per gli accordi redatti in forma scritta. Un altra disposizione che entrerà in vigore successivamente riguarda la franchigia sui tempi di attesa nel carico e scarico della merce.
Per un maggiore approfondimento alleghiamo le circolari emesse da Confindustria Vicenza sulle modifiche al codice della strada e sul rapporto tra i vettori e l'utenza.
Restiamo sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento...
Modifiche al codice della strada
Rapporti tra vettori ed utenza